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Scadenze del mese

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Anagrafe

Ufficiale di anagrafe: “Ai fini dell’annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell’ambito dello stesso comune, i comuni devono trasmettere all’ufficio centrale operativo della Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla stessa Direzione generale, notizia dell’avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica”.

Riferimenti normativi:
- art. 116, comma 11, d.lgs. 30.4.1992, n. 285

Ufficiale di anagrafe: “Al fine dell’aggiornamento della carta di circolazione per i trasferimenti di residenza comunicati alle anagrafi comunali, i comuni devono trasmettere all’ufficio centrale operativo della Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla stessa Direzione generale, notizia dell’avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica”.

Riferimenti normativi:
- art. 247, comma 3, d.P.R. 16.12.1992, n. 495

Ufficiale di anagrafe: “Nel caso di trasferimenti di residenza di intestatari di contrassegni di identificazione per ciclomotori, i comuni devono trasmettere all’ufficio centrale operativo della Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C., notizia dell’avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica”.

Riferimenti normativi:
- art. 252, comma 2, d.P.R. 16.12.1992, n. 495

“Il comune può cioè utilizzare tre distinte modalità di trasmissione.
La prima è quella telematica. (...)
La seconda modalità di trasmissione è quella su supporto magnetico. (...)
La terza modalità di trasmissione, quella su supporto cartaceo, non è in realtà prevista dal d.P.R. 575/1994, tuttavia la non completa dotazione di strumenti informatici da parte di tutti i comuni la rende al momento indispensabile (...)”.

Riferimenti normativi:
- circolare MIACEL n. 1(97) del 10.1.1997

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Stato civile-Anagrafe

Inviare all’Ufficio Territoriale del Governo:
Ufficiale dello stato civile:
- modello ISTAT D.7.A – rilevazione mensile degli eventi demografici di stato civile (nascite, morti, matrimoni): riepilogo comunale
- modello ISTAT D.3 – scheda di matrimonio
- modello ISTAT D.4 – scheda di morte oltre il 1° anno di vita per maschio
- modello ISTAT D.5 – scheda di morte oltre il 1° anno di vita per femmina
- modello ISTAT D.4.bis – scheda di morte nel 1° anno di vita per maschio
- modello ISTAT D.5.bis – scheda di morte nel 1° anno di vita per femmina
“Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal comune ove è avvenuto il decesso alla unità sanitaria locale nel cui territorio detto comune è ricompreso”.

Ufficiale di anagrafe:
- modello ISTAT D.7.B. – rilevazione mensile del movimento e calcolo della popolazione residente: riepilogo comunale
- modelli ISTAT P.4 – rilevazione degli iscritti in anagrafe per nascita
- modello APR/4 – movimento migratorio della popolazione residente.
“(…) i comuni che invieranno i dati sulla struttura e dinamica demografica attraverso ISTATEL, non dovranno inviare copia dei modelli agli Uffici Territoriali del Governo, eccezione fatta per i modelli Istat D.4, Istat D.5, Istat D.4.bis, Istat D.5.bis per i quali rimane l’obbligo della compilazione cartacea e dell’invio di una copia agli U.T.G.”.
“(…) per l’invio telematico dei dati sui decessi, si ribadisce che (contrariamente a quanto indicato per nati vivi, matrimoni e trasferimenti di residenza) dovranno essere trasmesse, con la usuale procedura, anche le schede cartacee complete di tutte le informazioni contenute nella Parte B”.
Ulteriori modalità di fornitura dei dati relativi ai modelli Istat D.3, Istat P.4 e Istat APR/4, devono essere preventivamente concordate con l’Ufficio Regionale Istat di competenza e con il Servizio Popolazione Istruzione e Cultura.

Riferimenti normativi:
- ISTAT “Istruzioni per la rilevazione statistica del movimento della popolazione” – Metodi e norme – serie B – n. 21 – 1981
- art. 1, comma 7, d.P.R. 10.9.1990, n. 285
- circolare ISTAT n. 28, prot. 12371 del 27.10.1998 “Rilevazioni demografiche, anagrafiche e sanitarie. Anno 1999”
- ISTAT “Rilevazioni demografiche e sanitarie – edizione 2006”

Anagrafe

Ufficiale di anagrafe: “In occasione dei consueti adempimenti mensili le anagrafi comunali dovranno comunicare alla propria USL (...) le eventuali variazioni nella condizione dei residenti (mutamenti di indirizzo (1), cancellazione, passaggi all’AIRE e così via).
Congiuntamente, nel caso di trasferimento di residenza in altro comune, quest’ultimo, una volta perfezionato l’iter di iscrizione tra i residenti avrà il compito di comunicare all’USL competente le generalità del nuovo residente (...).
Tali comunicazioni dovranno essere rese, alla prevista scadenza, mediante compilazione dell’allegato modello AP/USL, elaborato dall’ISTAT, a meno che le stesse non possano essere effettuate attraverso l’utilizzazione dei mezzi informatici (...)”.

Riferimenti normativi:
- circolare MIAC (86) n. 2 del 15.2.1986, prot. 151 XX/AA.GG. 12/6
- circolare MIACEL (88) n. 5 del 13.5.1988, prot. 08802474-15100/339

_________
(1) Questa indicazione è solo per i Comuni suddivisi in più ASL, come indicato dall’ISTAT sul Mod. AP/USL.

Anagrafe

Ufficiale di anagrafe: “Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono comunicate d’ufficio alla questura competente per territorio entro il termine di quindici giorni”.

Riferimenti normativi:
- art. 15, comma 5, d.P.R. 31.8.1999, n. 394

Anagrafe

Ufficiale di anagrafe: “Le comunicazioni relative ai matrimoni e ai decessi di cui all’articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono fornite in via telematica entro quindici giorni dalla data dell’evento, secondo le specifiche tecniche definite dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)”.

Riferimenti normativi:
- art. 31, comma 19, legge 27.12.2002, n. 289

“Al responsabile dell’Ufficio Anagrafe del comune, nel caso di violazione dell’obbligo di comunicazione dei decessi previsto dall’articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e dall’articolo 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica la sanzione pecuniaria da 100 euro a 300 euro”.

Riferimenti normativi:
- legge 24.11.2003, n. 326, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30.9.2003, n. 269, art. 46


Adempimenti derivanti da altri riferimenti normativi:
- art. 23 r.d. 24.4.1927, n. 677
- art. 11 legge 5.5.1952, n. 521

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Anagrafe

Ufficiale di anagrafe: “Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono comunicate d’ufficio alla questura competente per territorio entro il termine di quindici giorni”.

Riferimenti normativi:
- art. 15, comma 5, d.P.R. 31.8.1999, n. 394

Anagrafe

Ufficiale di anagrafe: “Le comunicazioni relative ai matrimoni e ai decessi di cui all’articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono fornite in via telematica entro quindici giorni dalla data dell’evento, secondo le specifiche tecniche definite dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)”.

Riferimenti normativi:
- art. 31, comma 19, legge 27.12.2002, n. 289 “Al responsabile dell’Ufficio Anagrafe del comune, nel caso di violazione dell’obbligo di comunicazione dei decessi previsto dall’articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e dall’articolo 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica la sanzione pecuniaria da 100 euro a 300 euro”.

Riferimenti normativi:
- legge 24.11.2003, n. 326, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30.9.2003, n. 269, art. 46

Adempimenti derivanti da altri riferimenti normativi:
- art. 23 r.d. 24.4.1927, n. 677
- art. 11 legge 5.5.1952, n. 521

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Anagrafe

“Tutti i comuni dovranno inviare al Ministero dell’interno periodicamente (una volta alla settimana) via web-mail, utilizzando esclusivamente il
programma AnagAire, l’archivio AIRE comunale comprensivo della posizione elettorale aggiornata riferita a ciascun iscritto”.

Riferimenti normativi:
- circolare Ministero dell’interno 25.6.2007, n. 34/2007 inviata ai comuni tramite le Prefetture – UTG

Anagrafe
Ufficiale di anagrafe: “I comuni (...) deliberano mensilmente il riparto e la liquidazione dei diritti di segreteria e di stato civile (1)”.

Riferimenti normativi:
- art. 2, comma 1, d.m. 31.7.1995

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(1) L’art. 110 del d.P.R. 3.11.2000, n. 396 ha abrogato gli articoli 190-191 del r.d. 9.7.1939, n. 1238 che prevedevano la riscossione dei diritti di stato civile.
Carta di identità

I comuni sono tenuti ad aggiornare mensilmente la scheda dei dati comunali raggiungibile nell’area privata del sito web della Direzione Centrale dei Servizi Demografici www.servizidemografici.interno.it alla voce “dati comunali”.

Riferimenti normativi:
- istruzioni ministeriali diramate ai comuni a mezzo di circolare dei rispettivi Uffici Territoriali del Governo

Elettorale

Responsabile dell’Ufficio elettorale comunale:
“In base ai registri dello stato civile e delle anagrafi di cui all’articolo 4 e sulla scorta dello schedario elettorale, provvede (...)
b) entro il mese di agosto, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nelle anagrafi di cui all’articolo 4 alla data del 15 agosto, compiranno il diciottesimo anno di età dal 1° gennaio al 30 giugno dell’anno successivo e si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 4 (...).
Entro il mese di agosto, trasmette, per ogni singolo nominativo, un estratto dell’elenco ivi previsto agli uffici dei casellari giudiziali competenti (1)”.

Riferimenti normativi:
- artt. 8 e 9 d.P.R. 20.3.1967, n. 223
- capitolo VIII circolare del Ministero dell’interno n. 2600/L del 1.2.1986
- circolare Miaitse n. 6/2002 del 13.2.2002

__________
(1) Art. 35, comma 1, d.P.R. 14.11.2002, n. 313: “(Ufficio competente al rilascio del certificato). Sono competenti al rilascio del certificato tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici locali”.

Carta di identità

al termine del bimestre luglio-agosto

Sindaco: “Al termine di ogni bimestre alle prefetture o agli organi ai quali ne sono demandate le attribuzioni nel Trentino-Alto Adige e nella Valle d’Aosta, che vigilano, anche mediante ispezioni, sul regolare andamento del servizio, i comuni inviano un prospetto riepilogativo sull’utilizzazione delle carte di identità, nonché un elenco, compilato per ordine numerico di tessera, delle persone alle quali il documento è stato rilasciato nel bimestre stesso”.

Riferimenti normativi:
- art. 289, comma 3, r.d. 6.5.1940, n. 635, come modificato dal d.P.R. 4.4.1973, n. 369

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